Associazione Familiari Vittime Amianto”

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

E’ costituita una libera Associazione di Volontariato denominata “ Associazione Familiari Vittime Amianto” ai sensi della legge 266/91 “legge quadro sul Volontariato” e della legge regionale Puglia 16/03/1994  n. 11 e s’ispira ai loro principi fondamentali .

Articolo 2

L’associazione ha sede in Bari e potrà costituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Oggetto

Articolo 4

L’Associazione Familiari Vittime Amianto è apolitica ed apartitica. E’ un’associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991n. 266 e, come tale, non ha fini di lucro. Si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L’associazione svolge la propria attività esclusivamente per fini di solidarietà.

L’associazione ha per scopo:

  1. lo sviluppo d’iniziative e di attività che abbiano per oggetto l’assistenza continuativa agli ammalati di mesotelioma ed altre forme di patologie amianto-correlate;
  2. l’incentivazione e l’attuazione delle attività di bonifica di tutti i siti inquinati da amianto, come forma  principale di prevenzione;
  3. la collaborazione con tutte le associazioni culturali, i comitati, le associazioni ambientaliste e del volontariato, per la difesa e tutela dell’ambiente e della salute pubblica ed in particolare dal rischio amianto;
  4. il  confronto  con le istituzioni sugli obiettivi dell’associazione;
  5. la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e di esperienze accumulate nell’ambiente medico-scientifico rispetto alle patologie asbesto-correlate.

L’associazione in particolare si propone:

a)di favorire lo studio, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie asbesto-correlate, in particolare del mesotelioma, nonché promuovere lo sviluppo di forme di collaborazione che diffondano la conoscenza di questi temi e consentano il migliore intervento terapeutico su tale neoplasia;

b)di organizzare e favorire iniziative culturali, conferenze e congressi, finalizzati a migliorare l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause, l’incidenza e la prevenzione del Mesotelioma Maligno;

c)di sollecitare il potenziamento delle strutture di ricerca e cura del Mesotelioma e favorirne  le applicazioni cliniche;

d)di creare borse di studio per educare ricercatori nello studio e nella cura di tale affezione;

e)di assistere pazienti e loro parenti;

f)di sviluppare iniziative, anche di carattere vertenziale e legale, volte al riconoscimento e al risarcimento del danno da amianto subito sia da esposti professionalmente che dalla popolazione in generale quali vittime da inquinamento ambientale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 266/199, della partecipazione ad altre associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa; potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché  operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Soci

Articolo 5

L’iscrizione all’associazione può avvenire, di norma, da parte dei familiari vittime dell’amianto ma anche da cittadini che intendono collaborare per gli scopi dell’associazione medesima o coerentemente impegnati in iniziative analoghe.

Possono chiedere di essere ammessi come soci oltre le persone fisiche, anche le persone giuridiche e le associazioni di fatto mediante inoltro della domanda scritta sulla cui accettazione decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio direttivo.

I soci, sia persone fisiche che giuridiche, che enti, aderenti all’Associazione, si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari .

a)sono soci fondatori dell’Associazione i soggetti che hanno partecipato all’originario atto costitutivo dell’Associazione.

b)sono soci ordinari dell’Associazione i soggetti che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

Tutti i soci hanno uguali diritti a qualsiasi categoria essi appartengono e sono assoggettati agli stessi doveri. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che hanno rinnovato la tessera, relativa all’anno sociale in consuntivo nell’assemblea, almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni emanate dagli organi dell’associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario delle prestazioni stesse. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo elusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure, se sia necessario, per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Articolo 7

La qualità di socio ha carattere permanente e può decadere solo nei seguenti casi:

a)per decesso del socio;

b)per decadenza che avviene, su decisione del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento della quota associativa annuale;

c)per recesso volontario. Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso il recesso è immediato) ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente del Consiglio Direttivo riceva, presso la sede dell’Associazione, la notifica della volontà di recesso.

d)Per espulsione nei seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Risorse economiche

Articolo 8

Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento, saranno costituite :

  • dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)
  • da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art.5,comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Organi dell’associazione

Articolo 9

Sono organi dell’associazione:

a)L’assemblea generale dei soci;

b)Il Consiglio Direttivo;

c)Il Presidente;

d)Il Segretario

e)Il Tesoriere

f)I Probiviri.

g)Il Comitato Scientifico

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblea dei Soci

Articolo 10

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha il compito:

a)di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;

b)di nominare i membri del Consiglio Direttivo;

c)di nominare i Probiviri;

d)di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

e)di decidere eventuali esenzioni dalla contribuzione annuale in relazione alla età o a particolari condizioni sociali.

f)di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

g)di deliberare sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

Articolo 11

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno  un terzo dei soci.

La convocazione avviene tramite avviso scritto anche mediante comunicazione elettronica (email) contenente la data e l’ora della prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da inviare ad ogni iscritto almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Articolo 12

Hanno diritto ad intervenire tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua. Essi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà associati intervenuti sia in prima  che in seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dallo stesso segretario dell’associazione o, in caso di impedimento, da persona nominata dal presidente dell’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario  e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Articolo 14

Il consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a nove componenti.

L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo,  determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive  generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell’associazione sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri  lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il vicepresidente,  il tesoriere, il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare un apposito regolamento che, conformandosi al presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne fanno richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d’urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattrore.

La convocazione, che sarà comunicata con le stesse modalità previste per la convocazione dell’assemblea ordinaria, dovrà indicare gli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di sua assenza da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al segretario spetta il compito di: curare la tenuta dei verbali del Direttivo e dell’Assemblea; curare le iscrizioni dei componenti dell’Associazione; curare la tenuta del registro dei soci; relazionare, su richiesta del Direttivo, in merito alle iscrizioni ed eventuali esclusioni; curare la conservazione degli atti e documenti dell’Associazione.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione.

Presidente

Articolo 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni opportuno provvedimento, che sottoporrà alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente   tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.  Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 21

Il Presidente è autorizzato a compiere le pratiche necessarie per l’iscrizione in elenchi e registri dell’associazione.

Articolo 22

Il Comitato Scientifico è composto da tre a cinque esperti nominati dal Consiglio Direttivo  e coordinato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno e comunque su convocazione del Consiglio Direttivo.

I compiti del Comitato Scientifico sono:

  • concordare, proporre e/o valutare  le linee programmatiche delle attività scientifiche;
  • collaborare  con il Consiglio Direttivo al coordinamento delle attività dell’Associazione.

Per i membri del Consiglio Scientifico non è previsto alcun compenso, fatta eccezione per un rimborso spese preventivamente concordato con il Presidente o il Consiglio Direttivo.

Probiviri

Articolo 23

L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri in numero massimo di tre cui demandare, secondo  modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni dei Probiviri sono inappellabili.

Esercizi sociali

Articolo 24

L’esercizio sociale apre il 01 Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno e con  la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere portato all’assemblea per l’approvazione entro  quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche

Scioglimento

Articolo 25

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico  o analogo settore.

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia n. 11 1994 e alle loro eventuali variazioni.

atto costitutivo e statuto associazione vittime amianto

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